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Sez. 1, Sentenza n. 2319 del 05/09/1966 (Rv. 324526 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE DI ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324526-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE DI ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve proporsi d'ufficio la questione della gravita dell'inadempimento stesso ed e tenuto ad indicare - qualora accolga la domanda - i motivi per cui, nel caso concreto, ritiene che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte. (Conf.2667-61' 1739-57' 302-57' 4091-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)