Sez. 2, Sentenza n. 5424 del 16/10/1981 (Rv. 416130 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
A norma dell'art. 1455 cod. civ., il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve proporsi, anche d'ufficio, il problema della gravità o meno dello inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, i motivi per cui, nel caso concreto, ritiene lo inadempimento non di scarsa importanza. La relativa valutazione va compiuta non solo con riguardo alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, al comportamento colpevole o non dell'inadempiente, ma anche con riferimento all'economia complessiva della convenzione ed allo interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. (V. 4472/80, mass. N. 408580, sulla seconda parte; (V. 1182/80, mass. N. 404673; (Conf. 2319/66, mass. N. 324526, sulla prima parte; (Conf. 418/66, mass. N. 320824, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)