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Sez. 2, Sentenza n. 3120 del 02/10/1975 (Rv. 377228 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITA - IN GENERE - SERVITU DI PASSAGGIO - LUOGO DI ESERCIZIO - MANCATA INDICAZIONE NEL TITOLO CONTRATTUALE - CONSEGUENZE - MERO OBBLIGO DI COSTITUIRE LA SERVITU - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377228-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITA - IN GENERE - SERVITU DI PASSAGGIO - LUOGO DI ESERCIZIO - MANCATA INDICAZIONE NEL TITOLO CONTRATTUALE - CONSEGUENZE - MERO OBBLIGO DI COSTITUIRE LA SERVITU - ESCLUSIONE.*

Qualora in un contratto costitutivo di una servitu di passaggio non sia determinato il luogo attraverso cui il passaggio deve esercitarsi, al giudice del merito, chiamato ad interpretare la volonta dei contraenti, si pone la seguente alternativa: o il detto luogo non e determinabile, e allora il contratto dev'essere dichiarato nullo, ovvero esso e determinabile, eventualmente alla stregua del comportamento del preteso titolare della servitu e secondo il criterio del minor aggravio pel fondo servente, ed allora ad esso vanno riconosciuti effetti reali. Deve, pertanto, essere cassata la sentenza del merito che, ritenendo non determinato il luogo del passaggio, fa discendere dal contratto un mero Obbligo delle parti di costituire la servitu. (V 2024/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1376

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)