Sez. 2, Sentenza n. 6724 del 09/12/1982 (Rv. 424364 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ATTO COSTITUTIVO - REQUISITI.*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ATTO COSTITUTIVO - REQUISITI.*
Ai fini della Costituzione convenzionale di una servitù, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo invece sufficiente che alla stregua del relativo atto negoziale risultino senza incertezze, o siano determinabili in base a prefigurati elementi oggettivi (art. 1346 cod. civ.), gli estremi idonei a dimostrare il reale intento delle parti, quali l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, il peso e l'utilità costituenti il contenuto della servitù e la Determinazione dell'estensione e delle modalità di Esercizio della stessa con riguardo all'ubicazione ed alla consistenza dei fondi e alle esigenze del fondo dominante. (V 4643/81, mass n 415344; (V 2759/80, mass n 406540; (V 3120/75, mass n 377228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)