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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18128 del 21/07/2017 (Rv. 645058 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Straniero - Istanza di protezione internazionale basata su persecuzione per motivi di orientamento sessuale non addotti alla prima occasione disponibile - Rigetto dell’istanza - Esclusione - Valutazione del contesto sociale di provenienza e delle caratteristiche individuali della persona - Necessità.
Stato
decisa il 2017-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645058-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale dello straniero, gli artt. 4, par. 3, e 13, par. 13, lett. a), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che le autorità nazionali che procedono in ordine alle istanze di tale protezione non possono considerare mancanti di credibilità i richiedenti asilo per il solo motivo che l'asserito orientamento sessuale non sia stato fatto valere alla prima occasione concessagli per esporre i motivi della persecuzione, dovendo essi tener conto delle peculiarità del caso, della estrazione sociale e delle esperienze di vita, del sesso e dell'età del richiedente, nonchè del contesto sociale di provenienza e della caratteristiche individuali della persona esaminata.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE del 2005 num. 85 art. 4, Decisione Consiglio CEE del 2005 num. 85 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)