Sez. 1, Sentenza n. 8413 del 24/09/1996 (Rv. 499708 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Interesse del minore ex Corte cost. n. 341 del 1990 - Valutazione - Criteri - Accertamento in concreto - Necessità - Giudizio negativo - Ragioni giustificatrici - Riferimento preminente alle esigenze del minore - Necessità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
L'accertamento giudiziale dell'interesse del minore ai fini dell'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, a norma dell'art. 274 cod. civ., così come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1990, deve essere compiuto in concreto, con riferimento preminente alle globali esigenze presenti e future di formazione e di arricchimento della personalità del minore, nel contesto familiare e socio - economico di appartenenza, e quindi ai benefici dell'ampliamento della sfera affettiva, sociale ed economica del minore, che possono essere esclusi in base all'accertata condotta del presunto padre gravemente pregiudizievole per il figlio e tale da motivare la decadenza dalla potestà sullo stesso, ovvero alla provata esistenza di gravi e fondati rischi per gli equilibri affettivi e psicologici del minore, per la sua educazione e per il suo inserimento nel contesto lavorativo e sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)