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Sez. 1, Sentenza n. 6931 del 19/06/1995 (Rv. 492934 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Interesse del minore infrasedicenne - Valutazione nella fase di ammissibilità dell'azione - Necessità.
Stato
decisa il 1995-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492934-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la valutazione dell'interesse del minore infrasedicenne, resa necessaria dalla sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1990 che ha dichiarato illegittimo l'art. 274 cod. civ. nella parte in cui non prevedeva tale valutazione da parte del giudice, va effettuata esclusivamente nel giudizio di ammissibilità dell'azione e non può aver luogo nella successiva fase di merito. Infatti, poiché il giudizio di ammissibilità si conclude con un provvedimento idoneo a passare in giudicato, ne consegue che, una volta formatosi il giudicato, mentre viene ad esistenza il presupposto processuale richiesto dall'art. 274 cod. civ. per il giudizio di merito, nessun rilievo possono avere in tale successivo giudizio vizi, modificazioni o vicende legislative - ancorché dipendenti da pronunce di incostituzionalità, in qualsiasi momento intervenute - attinenti al primo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)