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Sez. 2, Sentenza n. 7767 del 20/07/1999 (Rv. 528805 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Comparsa contenente domanda nuova - Mancata notificazione al contumace - Nullità - Omessa deduzione in sede di impugnazione - Deducibilità per la prima volta in sede di giudizio di cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528805-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE

La nullità conseguente alla violazione della norma dell'art. 292 cod. proc. civ. per l'omessa notificazione al contumace di una domanda nuova proposta nel corso del procedimento di primo grado deve essere fatta valere mediante impugnazione della sentenza che sulla domanda medesima abbia pronunciato e non può essere dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)