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Sez. 1, Sentenza n. 8160 del 28/08/1997 (Rv. 507261 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Comparsa contenente domande riconvenzionali - Mancata notificazione al contumace destinatario o coinvolto dalle stesse - Nullità - Eccezione rilevabile d'ufficio o deducibile dalle altre parti - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507261-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE

Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma la nullità conseguente alla mancata notifica costituisce oggetto di eccezione riservata allo stesso contumace, o motivo specifico di impugnazione della sentenza da parte sua.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)