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Sez. 3, Sentenza n. 6705 del 04/08/1987 (Rv. 454924 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE - SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - REVOCA DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO PARZIALE - PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE - RINNOVO DELLA NOTIFICA DELLA SENTENZA E DEL PRECETTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454924-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE - SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - REVOCA DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO PARZIALE - PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE - RINNOVO DELLA NOTIFICA DELLA SENTENZA E DEL PRECETTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Notificata una sentenza di primo grado che munita di clausola di provvisoria esecuzione sia stata appellata, nonché il relativo precetto, la successiva revoca da parte del giudice di appello della detta clausola, ove uno o più capi di quella sentenza abbiano acquistato autorità di giudicato, non comporta per la prosecuzione del processo esecutivo in base agli Atti introduttivi validamente compiuti che occorra procedere a rinnovare la notificazione della sentenza con l'apposizione di una nuova formula esecutiva, né intimare altro precetto per l'adempimento della prestazione (la cui statuizione sia passata in giudicato) con riferimento a tale diversa ragione giuridica giustificativa dell'esecuzione. (V 1803/71, mass n 352315).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)