Sez. 2, Ordinanza n. 4547 del 20/02/2025 (Rv. 673886-01)
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA | Riconoscimento, da parte del convenuto, dell’appartenenza del bene ad una determinata persona in un certo tempo - Attenuazione dell’onere della prova a carico del rivendicante - Prova della titolarità del bene sulla base della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie - Inidoneità - Fondamento - Fattispecie.
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA
Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui; al fine di tale dimostrazione
non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini del riconoscimento della titolarità del diritto di proprietà dell'area in contestazione, le dichiarazioni di mera scienza contenute nelle richieste di accatastamento di alcuni manufatti insistenti sulla predetta area).
Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/10/1969 num. 679 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)