Sez. 2, Sentenza n. 31400 del 02/12/2025 (Rv. 676531-01)
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA | Usufrutto - Prova della sua costituzione - Probatio diabolica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA
Ai fini dell'accertamento della costituzione del diritto di usufrutto è sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto, ove la fonte sia il fatto dell'uomo ex art. 978 c.c., mentre non è necessaria la cd. probatio diabolica prevista per il diritto di proprietà ex art. 948 c.c. L'aggravamento probatorio si giustifica, in quest'ultimo caso, per il carattere pieno ed esclusivo del diritto dominicale laddove per i diritti reali, pur destinati a coesistere con il diritto dominicale, ne comprimono il potere di godimento così ponendosi su un piano totalmente diverso.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)