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Sez. L, Sentenza n. 572 del 29/01/1990 (Rv. 465038 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO O RECESSO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER ASSENZE - ONERE PROBATORIO IN ORDINE ALLA LORO ARBITRARIETÀ - INCIDENZA SUL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DELLA LORO GIUSTIFICATEZZA - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1990-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465038-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO O RECESSO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER ASSENZE - ONERE PROBATORIO IN ORDINE ALLA LORO ARBITRARIETÀ - INCIDENZA SUL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DELLA LORO GIUSTIFICATEZZA - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*

In caso di licenziamento del lavoratore a causa delle sue assenze - implicanti il difetto della prestazione lavorativa che costituisce oggetto dell'obbligazione fondamentale del rapporto - il datore di lavoro, cui compete di dimostrare ex art. 5 della legge n. 604 del 1966 la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di recesso, è tenuto a provare soltanto il fatto oggettivo dell'assenza e non anche la sua arbitrarietà, mentre, secondo i principi che governano la ripartizione dell'Onere della prova, grava sul lavoratore l'Onere di provare che l'assenza stessa è giustificata perché imputabile a fatti cui la legge riconosce rilievo impeditivo della prestazione suddetta. (V 4909/81, mass n 415651; (V 400/80, mass n 407778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)