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Sez. L, Sentenza n. 4909 del 13/08/1981 (Rv. 415651 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ASSENZE DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - RIPARTIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415651-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ASSENZE DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - RIPARTIZIONE.*

Nel caso di licenziamento per giusta causa intimato per assenze del lavoratore, il datore di lavoro deve provare soltanto il fatto oggettivo dell'assenza e non anche l'arbitrarietà di questa, gravando, invece, sul lavoratore l'Onere di dimostrare il fatto giustificativo dell'assenza stessa. (V 5107/79, mass n 401746; (V 5433/78, mass n 395195; (Conf 400/80, mass n 407778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)