Sez. 3, Sentenza n. 26019 del 05/12/2011 (Rv. 620320 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Pagamento diretto dell'assicuratore - Obbligo di accettazione da parte del danneggiato - Sussistenza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il danneggiato, che è soggetto estraneo al rapporto assicurativo ed è parte di un ben diverso rapporto con il danneggiante, è obbligato ad accettare il pagamento diretto dall'assicuratore (art. 1917 cod. civ.), invece che dal danneggiato, in forza della norma di cui all'art. 1180 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)