Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 12/04/2006 (Rv. 589327 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Pagamento diretto all'indennizzo del danneggiato - Natura - Conseguenze - Esistenza di un obbligo dell'assicuratore verso il danneggiato - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
L'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di pagare l'indennizzo, in caso di sinistro, sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato e non nei confronti del terzo danneggiato; mentre un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l'assicuratore assuma l'iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)