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Sez. 1, Sentenza n. 2481 del 16/10/1979 Ud. (dep. 20/02/1980) Rv. 144417 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITA DEL FATTO - CRITERI - POSSESSO DI UNA SOLA ARMA - OBBLIGO DI CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144417-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITA DEL FATTO - CRITERI - POSSESSO DI UNA SOLA ARMA - OBBLIGO DI CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

Per decidere sulla concessione della circostanza attenuante speciale della lieve entita del fatto prevista dall'art 5 della legge n 895 del 1967 sul controllo delle armi, il giudice deve esaminare i due criteri della quantita e della qualita congiuntamente, essendo gli stessi tra loro interdipendenti, ben potendo anche una sola arma, in considerazione delle sue caratteristiche tecniche e d'impiego che comportino notevole capacita e potenzialita offensiva, sconsigliare la concessione del beneficio. (Conf mass n 142112).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)