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Sez. 1, Sentenza n. 11859 del 04/07/1980 Ud. (dep. 12/11/1980) Rv. 146632 - 01

ARMI - IN GENERE - FATTO DI LIEVE ENTITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1980-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146632-01

ARMI - IN GENERE - FATTO DI LIEVE ENTITA - ESTREMI.*

L'attenuante di cui all'art 5 legge n 895 del 1967 ricorre solo rispetto a fatti che si dimostrino oggettivamente di scarsa pericolosita, cosi come puo essere desunto non solo dalla quantita delle armi, ma anche e soprattutto dalla loro qualita e cioe dalle caratteristiche tecniche e dalle modalita di impiego che, qualora conferiscono all'arma gittata notevole, rapidita e precisione di tiro, rendono la stessa cosi potenzialmente offensiva da suscitare quell'allarme sociale che e la ragione ispiratrice della legge. Pertanto, anche una sola arma puo sconsigliare l'applicazione dell'attenuante di cui si tratta in dipendenza della sua potenzialita offensiva e su di questa il giudizio e di merito ed, in quanto tale, sottratto al Sindacato di legittimita se sorretto da motivazione. (la giurisprudenza dominante e nel senso che entrambi i criteri, della quantita e della qualita dell'arma, vadano esaminate per la concessione dell'attenuante in oggetto: V mass nn 144284, 144285 anno 1980; in termini sull'ultima parte della massima n 144417 anno 1980 e massima ivi citata; sull'incensurabilita di un giudizio concessivo o no della stessa attenuante da parte del giudice di merito in Sede di ricorso per Cassazione V mass n 143813 anno 1980).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)