Sez. L, Sentenza n. 6415 del 09/06/1993 (Rv. 482727 - 01)
Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere | Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Limiti - Provvedimenti esorbitante dai limiti del potere cautelare ed avente quindi natura di sentenza - Impugnazione con l'appello - Ammissibilità.
Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere
Il provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., attesa la sua strumentalità e provvisorietà, non è suscettibile di gravame ed in particolare del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, salvo che assuma natura di sentenza a cagione di un contenuto che esorbiti dall'esercizio del potere cautelare come nell'ipotesi in cui statuisca sulle spese processuali, nel qual caso diviene impugnabile col mezzo ordinario dell'appello.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)