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Sez. L, Sentenza n. 14669 del 21/11/2001 (Rv. 550443 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Provvedimenti ex art. 700 cod. proc. civ. - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Statuizione sulle spese processuali - Irrilevanza - Conseguenze - Unificazione della fase cautelare e di merito - Decisione - Natura di sentenza - Appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550443-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

Il provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. - avendo natura strumentale, provvisoria e non definitiva (in quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a decadere per effetto di essa o della mancata instaurazione del relativo giudizio) - non è autonomamente impugnabile, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione anche quando contenga una statuizione sulle spese processuali (non potendo tale statuizione indurre a qualificare il contenuto del provvedimento come esorbitante dall'esercizio del potere cautelare). Ne consegue che qualora il giudice adito ante causam o in corso di causa con richiesta di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. unifichi la fase cautelare e il giudizio di merito emanando, in luogo del provvedimento d'urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura sostanziale di sentenza ed è, pertanto, impugnabile mediante l'ordinario atto di appello.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)