Sez. 5 - , Sentenza n. 19316 del 18/07/2019 (Rv. 654711 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Agevolazioni - Inosservanza di un adempimento formale - Requisiti oggettivi e soggettivi per il beneficio - Spettanza - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell'Amministrazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aliquota agevolata prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari concesse in locazione nonostante il contribuente avesse omesso la comunicazione al comune, prevista dallo stesso regolamento, dell'esistenza dei contratti di locazione, in quanto la medesima decisione aveva accertato che gli immobili erano locati e che i relativi contratti erano noti all'amministrazione in quanto regolarmente registrati).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)