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Sez. T, Sentenza n. 26921 del 07/10/2025 (Rv. 676724-02)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU | Onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione - Terreno agricolo - Sopravvenuta trasformazione in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall'ente impositore - Insussistenza.
Stato
decisa il 2025-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676724-02

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU

L'onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto, per l'ICI, dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, e per l'IMU dall'art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 (ratione temporis applicabile), e successivamente dall'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, non sussiste nell'ipotesi in cui la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile, in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall'ente impositore.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 12 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 780 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 769 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)