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Sez. L, Sentenza n. 6985 del 26/11/1986 (Rv. 449066 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE DELLA DEFINIZIONE CONTRATTUALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449066-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE DELLA DEFINIZIONE CONTRATTUALE - NECESSITÀ.*

Al fine della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il giudice deve sempre valutarne la definizione contrattuale, sia quando ritenga di trarne da tale definizione ragioni a sostegno della coincidenza fra pattuizione ed esecuzione concreta del rapporto sia, a maggior ragione, quando ravvisi la discordanza fra il nomen iuris, adoperato dalle parti, ed il reale contenuto del rapporto stesso. (V 6025/83, mass n 430831).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)