Sez. L, Sentenza n. 6985 del 26/11/1986 (Rv. 449066 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE DELLA DEFINIZIONE CONTRATTUALE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE DELLA DEFINIZIONE CONTRATTUALE - NECESSITÀ.*
Al fine della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il giudice deve sempre valutarne la definizione contrattuale, sia quando ritenga di trarne da tale definizione ragioni a sostegno della coincidenza fra pattuizione ed esecuzione concreta del rapporto sia, a maggior ragione, quando ravvisi la discordanza fra il nomen iuris, adoperato dalle parti, ed il reale contenuto del rapporto stesso. (V 6025/83, mass n 430831).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)