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Sez. 2, Sentenza n. 89 del 09/01/1967 (Rv. 325754 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE - RINUNZIATE IN PRIMO GRADO - PROPONIBILITA IN APPELLO O NEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325754-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE - RINUNZIATE IN PRIMO GRADO - PROPONIBILITA IN APPELLO O NEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'eccezione, alla quale la parte abbia rinunciato nel giudizio di primo grado, non puo essere riproposta in appello e, tanto meno, puo essere fatta valere come motivo di ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)