Sez. 2, Sentenza n. 398 del 23/01/1989 (Rv. 461525 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO PER INADEMPIMENTO - EFFICACIA - CONDIZIONI - GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO PER INADEMPIMENTO - EFFICACIA - CONDIZIONI - GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO.*
La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto nell' indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio. (V 4011/84, mass n 435931; (V 4011/84, mass n 435982; (Conf 4451/85, mass n 441912).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)