Sez. 2, Sentenza n. 4451 del 21/08/1985 (Rv. 441912 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI RECESSO E INDIVIDUAZIONE DEL RELATIVO TITOLARE - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI RECESSO E INDIVIDUAZIONE DEL RELATIVO TITOLARE - CRITERI.*
La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto, a legittimare il recesso ai sensi della norma predetta, non basta la temporanea violazione del vincolo contrattuale da parte di uno dei contraenti e, pertanto, nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio. (V 4011/84, mass n 435981; (V 4011/84, mass n 435982).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)