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Sez. 3, Sentenza n. 1605 del 26/01/2005 (Rv. 579535 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Procedimento disciplinare nei confronti degli architetti - Sentenza del Consiglio nazionale - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Determinazione.
Stato
decisa il 2005-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579535-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Avverso la sentenza con cui il Consiglio nazionale degli architetti abbia giudicato in sede disciplinare l'incolpato, il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., decorre dalla notificazione della sentenza, che si effettua esclusivamente con la comunicazione di copia della decisione a mezzo lettera raccomandata inviata dalla segreteria al Procuratore della repubblica e al domicilio eletto dall'incolpato per il procedimento innanzi al Consiglio stesso, cioè con le modalità indicate dall'art. 10 del Regolamento adottato con D.M. 10 novembre 1948 concernente il procedimento relativo ai ricorsi in tema di responsabilità disciplinare del professionista.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 3, Regio Decr. Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 3, Regio Decr. Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 10, Regio Decr. Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 10, Regio Decr. Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 19, Regio Decr. Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)