Sez. U, Sentenza n. 187 del 10/01/1997 (Rv. 501654 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Nei confronti degli iscritti all'Ordine degli architetti - Norme del codice di procedura penale - Applicabilità - Successione di Consigli dell'Ordine nel corso del procedimento - Provvedimento disciplinare - Nullità - Identità delle persone fisiche del relatore e del presidente nel corso del procedimento - Irrilevanza.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
I procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'ordine degli architetti, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in materia, sono regolati, per analogia, dalle norme del codice di procedura penale, il quale, al secondo comma dell'art. 525, prevede la nullità assoluta della sentenza se alla deliberazione non concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. È, pertanto, nullo il provvedimento disciplinare emesso nei confronti di un architetto, nel caso in cui nel corso dello svolgimento del procedimento disciplinare si siano succeduti diversi Consigli dell'Ordine, restando irrilevante che nel corso del procedimento stesso non siano mai mutate le persone fisiche del relatore e del presidente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)