Sez. 1, Sentenza n. 12931 del 15/07/1980 Ud. (dep. 09/12/1980) Rv. 147002 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - ASSUNZIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - PRESENZA DI UNO PSICOLOGO E COLLABORAZIONE CON LO PSICHIATRA - LEGITTIMITA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - ASSUNZIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - PRESENZA DI UNO PSICOLOGO E COLLABORAZIONE CON LO PSICHIATRA - LEGITTIMITA.*
La presenza di uno psicologo che si limita ad un colloquio con l'imputato ed a somministrare il test di rorschach, sotto la direzione del perito psichiatra, non invalida la perizia, perche nell'incarico conferito dal giudice e compresa la facolta di avvalersi di collaboratori specialisti per la raccolta di dati che il perito elabora e valuta in modo autonomo e in un momento successiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)