diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 48571 del 26/04/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268187 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE | Valutazione di attendibilità - Test di "Rorschach" - Mancato utilizzo in sede di perizia personologica - Vizio della sentenza per mancata assunzione di prova decisiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268187-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE

In tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da vittima minorenne, la sottoposizione del dichiarante al cd. test di Rorschach non costituisce prova decisiva la cui mancata assunzione integra vizio della decisione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera d), cod. proc. pen., in quanto il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalità del minore adoperati per stimarne la maturità psichica e la capacità a testimoniare, il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità del perito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)