Sez. 6, Sentenza n. 43278 del 25/09/2009 Ud. (dep. 12/11/2009) Rv. 245303 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Condanna al risarcimento dei danni nei confronti di un'amministrazione costituita parte civile - Competenza del giudice contabile in ordine alla liquidazione del danno - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE
Nell'ipotesi in cui il giudice penale pronunci condanna al risarcimento dei danni nei confronti di un'amministrazione costituita parte civile, nessuna riserva di giurisdizione del giudice contabile può configurarsi in caso di condanna al pagamento di una provvisionale, atteso che la previsione della competenza di altro giudice, ai sensi degli artt. 538, comma secondo e 539, comma primo, cod. proc. pen., riguarda esclusivamente la determinazione del "quantum debeatur". (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'eventuale instaurazione di un giudizio contabile, anche quando investa un medesimo fatto materiale, non è preclusa né dalla costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, né dall'eventuale condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, neppure se accompagnato dal riconoscimento di una provvisionale a titolo di parziale liquidazione del danno).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)