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Sez. 6, Sentenza n. 3907 del 13/11/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 266110 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Condanna generica in favore della P.A. per fatto del dipendente - Rapporto tra giurisdizione penale e giurisdizione contabile - Reciproca indipendenza - Interferenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266110-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato, ma non sulla giurisdizione, nel senso che l'azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei Conti, solo a condizione che l'ente danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo per il risarcimento di tutti i danni. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione in favore della P.A. del danno morale derivante dal reato commesso da un suo pubblico dipendente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)