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Sez. 3, Sentenza n. 5320 del 08/05/1993 (Rv. 482279 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza) | Richieste istruttorie non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello - Rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482279-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza)

L'art. 346 cod. proc. civ., per cui debbono intendersi rinunciate le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, non riguarda anche le richieste istruttorie, per le quali è sufficiente il richiamo alle difese di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)