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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9515 del 06/04/2023 (Rv. 667664 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Verifica fiscale - Accesso presso lo studio del professionista - Art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 2023-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667664-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accessi, ispezioni e verifiche, ai fini degli accertamenti sia in materia di IVA che di imposte dirette, gli artt. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, trovano applicazione nel caso in cui il professionista sia lo stesso contribuente oggetto delle indagini tributarie, ma non anche quando egli sia il depositario delle scritture contabili di un diverso soggetto contribuente sottoposto a controllo fiscale.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)