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Sez. 5 - , Sentenza n. 1299 del 22/01/2020 (Rv. 656744 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Tempi e luoghi delle verifiche fiscali ex art. 12, commi 1 e 3, dello Statuto del contribuente - Inosservanza - Nullità dell'atto impositivo - Limiti - Obblighi informativi - Omissione - Nullità della procedura - Condizioni - Mancata espressa previsione dell'effetto invalidante - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656744-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza dei commi 1 e 3 dell'art. 12, l. n. 212 del 2000, funzionali ad assicurare un'equilibrata composizione delle contrapposte esigenze delle parti nell'espletamento della verifica, garantendo, da un lato, la necessaria efficacia all'attività ispettiva dell'ufficio, e dall'altro, la tutela dei diritti del contribuente sia come persona sia come soggetto economico, può determinare, pur in assenza di espressa previsione, la nullità del provvedimento impositivo solo qualora i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali della impresa in difetto delle indicate esigenze di ricerca e rilevazione "in loco" e, dunque, non anche nell'ipotesi di verifica condotta in luoghi diversi, dovendosi valutare nei casi in cui l'effetto invalidante non sia espressamente previsto dalla legge, e alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza europea – che impone di verificare se la prescrizione normativa si riferisca o meno a circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo dell'atto – se la violazione abbia comportato una mera irregolarità dell'atto ovvero se sia idonea a determinarne l'invalidità. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 12, commi 1 e 3, cit., sostenendo che il dovere informativo non dovesse pregiudicare l'attività ispettiva e di indagine successiva, quale la sottoposizione di questionari ai clienti del professionista, mentre l'attività ispettiva era stata motivata come verifica sostanziale a carattere generale, così da non dover essere ulteriormente giustificato l'esercizio del relativo potere-dovere istituzionale).

Riferimenti normativi: Legge 20/07/2000 num. 212 art. 12 com. 1 CORTE COST., Legge 20/07/2000 num. 212 art. 12 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)