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Sez. 1, Sentenza n. 1958 del 30/09/1982 Cc. (dep. 25/11/1982) Rv. 156370 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MANDATI E ORDINI DI ARRESTO - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1982-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156370-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MANDATI E ORDINI DI ARRESTO - EFFICACIA.*

La disposizione di cui all'art. 251 comma terzo cod. proc. pen., secondo la quale il mandato o l'ordine di arresto cessa di avere effetto se entro venti giorni dall'esecuzione non è emesso mandato od ordine di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva, si applica nel caso in cui vi sia stata una contestazione formale dell'accusa da parte di autorità incompetente per il procedimento o senza la dovuta iniziativa del titolare della Azione penale e non anche nel caso di arresto in flagranza dello imputato. In tale ultima ipotesi, infatti, il titolo della detenzione è costituito dall'arresto del colpevole, dalla contestazione orale da parte del pubblico ministero nel corso dell'interrogatorio e dalla verifica ad opera di detta autorità della legittimità dell'arresto a mezzo del decreto motivato di convalida, la cui Mancanza agisce come condizione risolutiva dell'arresto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)