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Sez. 6, Sentenza n. 11399 del 29/01/2015 Ud. (dep. 18/03/2015) Rv. 262795 - 01

NULLITÀ - IN GENERE | Eccezione proposta e disattesa in primo grado - Riproposizione con l'impugnazione principale in appello - Necessità - Deduzione della questione solo con motivi aggiunti - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262795-01

NULLITÀ - IN GENERE

Quando l'eccezione relativa ad una nullità sia stata esaminata e disattesa in primo grado, la parte è tenuta a riproporla con l'impugnazione principale in appello, risultando preclusa la sua deduzione solo attraverso i motivi aggiunti, anche se si tratti di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Fattispecie relativa ad eccezione di nullità, per omessa citazione dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)