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Sez. 4, Sentenza n. 34151 del 07/06/2012 Ud. (dep. 06/09/2012) Rv. 253516 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Richiesta di rito abbreviato incondizionato formulata dal difensore non munito di procura speciale - Celebrazione del giudizio - Nullità di ordine generale - Deduzione solo in sede di legittimità - Preclusione.
Stato
decisa il 2012-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253516-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE

La celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, malgrado la carenza di consenso dell'imputato, non comparso, ed in assenza della procura speciale di cui all'art. 438, comma terzo, cod. proc. pen., configura una causa di nullità del procedimento, che se pur assoluta, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dalla scelta del rito speciale, è di ordine generale, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 179 cod. proc. pen.. Ne consegue che la relativa eccezione deve essere formulata ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. nei motivi di appello o comunque essere rilevata, anche d'ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado, verificandosi altrimenti la preclusione prevista dalla succitata disposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)