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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10308 del 12/04/2019 (Rv. 653653 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446 del 1997 - Previsione della possibilità di determinare l'imposta in base al valore effettivo risultante dagli atti di compravendita - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653653-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, è legittima la previsione del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446 del 1997, che nello stabilire la determinazione periodica, per zone omogenee, dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, faccia salva la possibilità per l'ente di accertare il maggiore valore dei beni sulla base degli atti di compravendita ad essi relativi, essendo quest'ultima previsione coerente con la "ratio" della suddetta previsione di ridurre il contenzioso giudiziario, laddove consente di fare riferimento al prezzo effettivamente corrisposto al momento dell'acquisto del bene, riportato nell'atto di compravendita, prezzo consensualmente determinato dallo stesso contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 lett. G CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)