Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15312 del 12/06/2018 (Rv. 649233 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Valori di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee - Determinazione con regolamento comunale - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 lett. G CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)