Sez. 2, Sentenza n. 22279 del 27/09/2013 (Rv. 627818 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Facoltà di aumento dell'onorario di avvocato ex art. 5 del d.m. n. 585 del 1994 - Condizioni - Difesa di più persone - Sussistenza - Pluralità delle parti avverse - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la facoltà di aumento del venti per cento, sancita dall'art. 5, quarto comma, del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, applicabile "ratione temporis", riguarda l'ipotesi in cui il professionista assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, e non anche quella in cui molteplici siano solo le parti avverse, come successivamente consentito dall'art. 5, quarto comma, del d.m. 8 aprile 2004, n. 127.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5 com. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)