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Sez. L, Sentenza n. 17095 del 22/07/2009 (Rv. 609488 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Aumento del venti per cento dell'onorario avvocato (art. 5 del d.m. 5 ottobre 1994 n. 585) - Facoltà del giudice - Applicabilità della norma ai diritti di procuratore e alle spese - Esclusione - Riferibilità alla sola attività successiva alla riunione delle cause - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609488-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La facoltà del giudice di aumentare del venti per cento la misura dell'onorario unico spettante al difensore di più persone aventi la medesima posizione processuale, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, non è estensibile nè alle spese, nè ai diritti di procuratore, e si riferisce, in caso di riunione di cause, alla sola attività difensiva svolta dopo la riunione.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 85 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)