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Sez. 2, Sentenza n. 7051 del 11/03/1983 Ud. (dep. 23/07/1983) Rv. 160041 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTERVENTO DELLA POLIZIA PER LA RESTITUZIONE DELLA REFURTIVA - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160041-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTERVENTO DELLA POLIZIA PER LA RESTITUZIONE DELLA REFURTIVA - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*

La riparazione del danno, nei reati contro il patrimonio e in quelli che producono un danno suscettibile di riparazione economica, deve essere, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante di cui alla prima ipotesi dell'art. 62, n. 6 cod. pen., non solo integrale, ma anche volontaria, sicché detta attenuante non può trovare applicazione nel caso in cui la restituzione delle cose oggetto del reato sia avvenuta, anche in parte, ad opera della polizia, neppure se il colpevole abbia in seguito risarcito gli eventuali danni residui. (Conf mass n 145846 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)