diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8704 del 16/06/1980 Ud. (dep. 10/07/1980) Rv. 145846 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI - VOLONTARIETA - INTERVENTO DELLA POLIZIA E RECUPERO DELLA REFURTIVA - APPLICABILITA DELLA ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145846-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONDIZIONI - VOLONTARIETA - INTERVENTO DELLA POLIZIA E RECUPERO DELLA REFURTIVA - APPLICABILITA DELLA ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

La riparazione del danno, nei reati contro il patrimonio ed in quelli che producono un danno suscettibile di riparazione economica, deve essere, ai fini dell'applicabilita dell'attenuante di cui alla prima ipotesi dell'art 62 n 6 del codice penale - unica applicabile a detti reati - non solo integrale ma anche volontaria; sicche la attenuante non e configurabile allorche il risarcimento sia l'effetto, in tutto o in parte, non della libera Determinazione volitiva dell'imputato, bensi dell'opera di terzi, come nel caso di recupero, anche parziale, del compendio delittuoso da parte della polizia giudiziaria o di terzi, senza alcuna collaborazione volontaria del colpevole. (Conf mass n 141352, 140390, 136627).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)