Sez. L - , Sentenza n. 475 del 11/01/2017 (Rv. 642446 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio - Licenziamento in violazione del divieto ex art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Nullità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
Il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo ricompreso tra l’inizio della gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino, in violazione del divieto di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001, è nullo ed improduttivo di effetti, sicché il rapporto di lavoro va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)