Sez. L, Sentenza n. 24349 del 01/12/2010 (Rv. 615739 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento ex art. 2 della legge n. 1204 del 1971 di lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio - Licenziamento intimato in violazione di tale divieto - Nullità - Contestuale violazione delle disposizioni procedurali ex art. 7 dello statuto dei lavoratori - Ininfluenza - Conseguenze - Prosecuzione del rapporto - Diritto alle retribuzioni - Spettanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
Il divieto di licenziamento di cui all'art. 2 della legge n. 1204 del 1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, comporta, ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la nullità del licenziamento intimato nonostante il divieto anche in caso di violazione delle disposizioni procedurali di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori, con la conseguente prosecuzione del rapporto e configurabilità del diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)