Sez. 3, Sentenza n. 5613 del 17/09/1983 (Rv. 430556 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DISCIPLINA EX ART. 1 LEGGE N. 765 DEL 1952 - AFFITTUARIO, MEZZADRO O COLONO CHE SIA NEL CONTEMPO PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO O ENFITEUTA DI ALTRI FONDI - QUALIFICAZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO AI FINI DELLA PROROGA LEGALE - CRITERI - ACCERTAMENTO.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DISCIPLINA EX ART. 1 LEGGE N. 765 DEL 1952 - AFFITTUARIO, MEZZADRO O COLONO CHE SIA NEL CONTEMPO PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO O ENFITEUTA DI ALTRI FONDI - QUALIFICAZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO AI FINI DELLA PROROGA LEGALE - CRITERI - ACCERTAMENTO.*
A norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1952 n. 765, per accertare se l'affittuario, mezzadro o colono, che sia nel contempo proprietario, usufruttuario o enfiteuta di altri fondi, possa essere qualificato coltivatore diretto ai fini della proroga legale, non si deve avere riguardo all'intera capacità lavorativa di cui il medesimo dispone, ma bisogna determinare quanta forza lavorativa sia assorbita dai fondi posseduti sulla base di quei diritti reali e, qualora vi sia capacità residua, se questa raggiunga almeno il terzo di quella necessaria per la coltivazione dei fondi in conduzione. Conseguentemente viene meno il diritto alla proroga legale sia allorché l'intera forza lavorativa risulti assorbita da quei fondi, sia nel caso in cui la capacità residua sia inferiore alla misura minima indicata. (Conf 5165/77, mass n 388785; (Conf 2296/75, mass n 376125).*
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1952 num. 765 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)