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Sez. 3, Sentenza n. 2296 del 09/06/1975 (Rv. 376125 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CAPACITA LAVORATIVA DELL'AFFITTUARIO, MEZZADRO O COLONO PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO OD ENFITEUTA DI ALTRI FONDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376125-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CAPACITA LAVORATIVA DELL'AFFITTUARIO, MEZZADRO O COLONO PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO OD ENFITEUTA DI ALTRI FONDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

A norma dell'art 1 della legge 11 luglio 1952 n 765, per accertare se l'affittuario, mezzadro o colono, che sia nel contempo proprietario, usufruttuario od enfiteuta di altri fondi, possa essere qualificato coltivatore diretto ai fini della proroga legale, non si deve avere riguardo alla intera capacita lavorativa di cui il medesimo dispone, ma bisogna determinare quanta forza lavorativa sia assorbita dai fondi posseduti a titolo di proprieta, usufrutto od enfiteusi, e, qualora vi sia capacita residua, se questa raggiunga almeno il terzo di quella necessaria per la coltivazione dei fondi in conduzione. Pertanto, non puo essere riconosciuto il diritto alla proroga non solo nel caso in cui l'intera forza lavorativa risulti assorbita da quei fondi, ma anche nel caso in cui la capacita residua sia inferiore alla misura minima indicata.*

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1952 num. 765 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)