Sez. L, Sentenza n. 9390 del 07/09/1993 (Rv. 483689 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Intimazione nell'area della libera recedibilità senza l'osservanza delle garanzie ex art. 7, secondo o terzo comma, statuto lavoratori - Nullità - Conseguenza - diritto del lavoratore alla retribuzione fino all'effettivo ripristino - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
Il licenziamento disciplinare intimato nell'area della libera recedibilità senza l'osservanza delle garanzie procedimentali di cui al secondo e terzo comma dell'art 7 legge n. 300 del 1970 è nullo, in base ai principi generali di cui agli artt. 1418 e 1324 cod. civ.; conseguentemente, attesa l'inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto di lavoro o comunque ad incidere sulla sua continuità giuridica, il lavoratore, a seguito della dichiarata nullità del recesso datoriale, ha diritto alla effettiva retribuzione sino all'effettivo ripristino della piena funzionalità del rapporto. Tale diritto non può peraltro essere riconosciuto nell'ipotesi in cui il lavoratore medesimo dopo la sentenza di primo grado che ha dichiarato la nullità del licenziamento non si sia in concreto adoperato per il suddetto ripristino, offrendo la sua prestazione e dimostrando la propria intenzione di riprendere il lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)