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Sez. L, Sentenza n. 11448 del 03/11/1995 (Rv. 494511 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO | Licenziamento intimato nel periodo compreso fra la richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze - Presunzione dell'intimazione a causa di matrimonio - Prova contraria del datore di lavoro - Oggetto - Carattere antologicamente disciplinare del licenziamento - Conseguente applicabilità dell'art. 7 statuto lavoratori - Violazione delle garanzie procedimentali - Effetti.
Stato
decisa il 1995-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494511-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO

Nell'ipotesi di licenziamento della lavoratrice intimato nel periodo compreso fra la richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze, la presunzione legale, stabilita dall'art. 1, terzo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 70, che esso sia stato disposto a causa di matrimonio resta superata qualora il datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, fornisca la prova della sussistenza di una delle cause di licenziamento tassativamente elencate nell'ultimo comma dello stesso art. 1, che rinvia alle ipotesi previste dalle lettere a, b, e c, dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fra le quali rientra il caso di colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di risoluzione del rapporto. Peraltro nella ipotesi suddetta, ai fini del superamento della menzionata presunzione il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento comporta che, pur se intimato in area di libera recedibilità anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990, n. 108, esso debba essere adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 Statuto Lavoratori in mancanza delle quali il datore di lavoro non può far valere quale circostanza idonea a vincere la sopra indicata presunzione comportamenti della lavoratrice costituenti violazione degli obblighi tipici del rapporto di lavoro ancorché meritevoli della sanzione espulsiva.

Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 3, Legge 09/01/1963 num. 70 art. 1, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)